Ecco di seguito i provvedimenti che riguardano l'US Catanzaro:
€ 2.000,00 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1 – prima dell’inizio della gara, all’ingresso delle squadre in campo, nell’avere acceso nel recinto di gioco, sotto la curva ovest denominata ” M. Capraro ” – settore 12, più di 50 (cinquanta) fumogeni di colore giallo e rosso, con modalità tali da determinare un’intensa cortina di fumo che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e che ha causato il ritardato inizio della gara di circa un minuto; 2 – al 6°minuto del primo tempo nell’avere lanciato, dalla curva ovest “M. Capraro” – settore 12 “, un fumogeno nel recinto di gioco; 3 – al 5°minuto del primo tempo, nell’avere lanciato, dalla curva ovest “M. Capraro” – settore 12, due bottigliette di acqua piene nel recinto di gioco, senza colpire nessuno; 4 – al 42°minuto del primo tempo, nell’avere lanciato, dalla curva ovest “M. Capraro” settore 13, nel recinto di gioco, un bicchiere di birra pieno in direzione di una steward, senza colpirla. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione attenuata in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le misure previste e poste in essere in applicazione dei Modelli Organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S e l’autorizzazione preventivamente ottenuta all’accensione dei fumogeni di cui al punto 1, avvenuta, in concreto, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte (r. proc. fed., r.c.c. e supplemento r.c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MILANI ANDREA (CATANZARO) per avere, al 9°minuto del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).
Costano dunque cari i fumogeni utilizzati dai tifosi giallorossi prima dell'inizio della gara per salutare la nuova stagione, mentre l'eccessiva inflessibilità della terna si abbatte anche su mister Milani, secondo di Vivarini, in panchina in occasione della gara al "Ceravolo" contro il Picerno.
Multato anche il Taranto, prossimo avversario delle Aquile, per intemperanze dei propri sostenitori:
€ 3.000,00 TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: nell’avere lanciato, nel corso dei primi dieci minuti della gara, pietre, oggetti vari e circa quindici seggiolini sradicati dagli spalti del settore ospiti verso il settore distinti occupato dai tifosi avversari; nell’avere lanciato, all’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco ed uno nel settore occupato dai tifosi avversari; nell’aver lanciato, al 30°minuto circa del secondo tempo, all’interno del terreno di gioco una bottiglietta d’acqua. B) per avere i suoi, sostenitori posizionati nel settore ospiti, intonato: all’inizio della gara cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari; al 29°minuto circa del primo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle forze dell’ordine, ognuno dei quali ripetuto quattro volte. C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto circa quindi seggiolini all’interno della tribuna del settore ospiti e nell’avere danneggiato due servizi igienici ubicati nei bagni loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).

